P.S. 21/10/2016 - Pubblichiamo la replica del Sindaco Andrea Massari alle accuse di Federico Ghiozzi, e, a questo punto, amici miei fidentini, o si applaude o si piange, ma oltre Ongina ed oltre Taro una figura d'emme l'abbiamo fatta.
“E’ una svolta importante e fortemente voluta che ci permette di essere più efficaci nella lotta ai furbetti e agli incivili. E’ una promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale e che abbiamo mantenuto. Le regole valgono per tutti e se la quasi totalità dei fidentini è virtuosa e ci ha permesso di raggiungere dei risultati eccellenti nella raccolta differenziata, è giusto che chi non rispetta le regole sia sanzionato".
Via Mazzini, qui successe il fattaccio |
Al di là dell'innegabile lato comico della faccenda ci si chiede se quanto successo possa configurare in qualche modo un provvedimento di tale portata.
Qui di seguito una sentenza, emessa in nome del popolo italiano, sembra fare al caso nostro:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.2162/14 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:
Opposizione avverso ordinanza-ingiunzione.
T R A
TIZIA, nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n. (…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso; RICORRENTE-PRESENTE
E
COMUNE di (…), in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to ope legis presso la Casa Comunale in (…); RESISTENTE-PRESENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: annullare l’ordinanza-ingiunzione prot. n.2784 del 24/2/14 emessa dal Comune di (…) nei sui confronti per non avercommesso il fatto; vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la P.A. resistente: rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TIZIA, con atto depositato il 9/4/14, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. n.2784 del 24/2/14 emessa dal Comune di (…) con la quale le ingiungeva il pagamento della somma indicata per violazione dell’ordinanza Sindacale n.13266 del 3/11/11 per aver rinvenuti, in una busta chiusa, rifiuti commisti di vario genere, senza osservare la prescritta differenziazione degli stessi.
La ricorrente si opponeva deducendo di non aver commesso il fatto.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale si presentavano entrambe.
All’esito dell’udienza del 22 settembre 2014, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel devolvere alla competenza del giudice ordinario i procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni, la legge 24 novembre 1981 n.689, consente espressamente all’A.G.O., di incidere in senso caducatorio o modificativo sugli atti amministrativi irrogativi di sanzioni.
L’opposizione ex art. 23 legge citata, d’altro canto, non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio officioso previsto dal sesto comma del citato articolo) spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente (Cass. 2323/89) e, l’oggetto del contendere è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi dedotta in ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con l’ingiunzione (Cass. 5446/95). In ogni caso, a seguito dell’opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo contestato, alla stregua di una valutazione complessiva che concerna sia i profili sostanziali (controllando la fondatezza della pretesa azionata dalla P.A., in ordine all’esistenza storica dei fatti, alla loro riferibilità all’opponente, alla correttezza della qualificazione giuridica operata, nonché ad eventuali fatti sopravvenuti, quali la prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma) sia gli aspetti formali (riscontrando eventuali vizi procedurali, ancorché relativi al procedimento culminato nell’atto sanzionatorio).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto, l’ordinanza-ingiunzione prot. n.2784 del 24/2/14 emessa dal Comune di (…) neiconfronti di TIZIA va annullato.
Occorre preliminarmente osservare, in punto di diritto, come, in virtù dei principi generali che informano l’ordinamento sanzionatorio, si profili fondamentale, ai fini della corretta irrogazione di sanzioni amministrative, la certezza in ordine all’esatta identificazione del trasgressore.
Infatti sia la dottrina unanime che la giurisprudenza di legittimità, ritengono applicabili il principio della natura personale dellaresponsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della imputabilità:
- Il sistema della legge 24 novembre 1981, n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione dellaresponsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 L. 24 novembre 1981 n. 689 (Cass. civ. Sez. I, 6/7/04 n. 12321).
- Il principio posto dall'art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), in base al quale per le violazioni colpite da sanzioneamministrativa è necessaria la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. Ciò perché la norma de qua pone una presunzione di colpa in merito al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. civ. Sez. II, 9/12/13 n. 27432).
Il principio è affermato non solo direttamente, ma anche indirettamente (in tema di elemento psicologico dell’illecito amministrativo) sia nelle decisioni di legittimità che nelle decisioni di merito.
In sintesi, in base quanto disposto dall'art. 3 della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981), ai fini della legittimità e validità di unasanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa.
Nella vicenda in esame, alla stregua di una complessiva ed unitaria valutazione degli elementi istruttori acquisiti, appare senza alcun dubbio che l’individuazione della trasgreditrice, nonché destinataria della ordinanza-ingiunzione de quo, nella persona dell’attuale ricorrente è avvenuta per presunzione e non con certezza.
Dal processo verbale di accertamento di violazione amministrativa n.47 del 13/12/13 si evince che la presunta trasgreditrice, nella persona dell’attuale ricorrente, sarebbe stata individuata attraverso l’apertura di una busta chiusa nella quale si rinvenivano rifiuti commisti di vario genere, non differenziati. Dagli esami degli stessi si sarebbe accertato, oltre alla presenza di carta, vetro e plastica, anche una ricevuta della “T.N.T.” e uno scontrino fiscale intestati alla TIZIA.
Ulteriore elemento da considerare è relativo al luogo di residenza della ricorrente che è in (…) alla via (…) n. (…) e non in via (…), altezza civico n. (…), dov’è stato rinvenuto il sacchetto dei rifiuti indifferenziati.
L’identificazione della presunta trasgreditrice, così come individuata dalla Pubblica Amministrazione non è legittimo.
La legge 689/81 è una legge di depenalizzazione degli illeciti prima previsti e puniti dalle norme del c.p. e, pertanto, è modellata sui principi che regolano il diritto penale e, in particolare, il principio fondato responsabilità personale.
L’art. 3 di detta legge stabilisce il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo. Questo articolo impone di fondare l'imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell'illecito commesso.
Il sistema adottato dalla Polizia Municipale del Comune di (…) non assicura alcuna certezza sulla identificazione della persona che hacommesso la violazione ma, solo delle presunzioni su cui non si può fondare alcuna colpevolezza.
Si prenda ad esempio il caso di una persona che vuole del male ad un’altra e immetta nel sacchetto dei rifiuti un qualsiasi documento con nome ed indirizzo di quest’ultima.
In breve, le ragioni per le quali la ricevuta TNT e lo scontrino fiscale si trovassero nel sacco sono imponderabili ed infinite, spaziando dal “dispetto” all’uopo orchestrato, a mille altri motivi legati al caso.
In definitiva, l’indizio che riferisce l’illecito alla TIZIA è eccessivamente generico ed in ogni caso non riscontrato neanche dalla prossimità dell’abitazione di residenza della ricorrente. Esso non può fondare un idoneo giudizio positivo in ordine alla attribuibilità dell’illecitoamministrativo in capo alla ricorrente.
Rebus sic stantibus, non avendo la Pubblica Amministrazione fornito sufficiente prova della responsabilità in capo alla ricorrente, il ricorso va accolto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 23 della Legge 689/81 – “il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da TIZIA nei confronti del COMUNE di (…), in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla l’ordinanza-ingiunzione prot. n.2784 del 24/2/14 emessa dal Comune di Monte di (…) confrontidi TIZIA;
2) condanna il Comune di (…) al rimborso del contributo unificato di € 37,00 e compensa tra le parti le spese per competenze professionali;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Pozzuoli il 29 settembre 2014.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
Rüd s.m.; immondizia; letame; sporcizia in genere; concime naturale di letame.
Sino ad alcuni decenni fa si faceva un uso più frequente di questa v.: r- äd la testa = forfora; r- di vistì o vistì inrüdlênt = macchie e sporcizia degli abiti. Ora, la conoscenza dei termini it., induce ad usare questi anche in dial. e si sentono i neologismi vernacoli: “furfùra; cuncìm; vistì spôrch” che, ripeto, non sono dialetto. Trovo “rüd” come v. emil.; “rüs” ticin.; “rüu” genov. = detriti; “rüd” engad. = letame, terra grassa. “Purgare rudera” (Svetonio) = spazzare i detriti. Dal lat. “rudus -eris” = macerie, rottami, da cui il friul. “rudinaz” = calcinacci e l’It. “rùdere”.
Gr. “rypos” = letamaio. Sträjèr èl r- = concimare la terra; sträjèr del r- = sparlare di altre persone; fomentare malumore.
Ripreso dal DEB di Claretta Ferrarini
Come non intervenire! Il nostro si sciacqua tanto in bocca con i risultati della raccolta differenziata...... ma quando va in giro attaccato al telefono per non farsi disturbare, non si guarda intorno? I cestini lungo le strade sono pieni di sacchi di rudo, borse di plastica più o meno nascoste da cespugli sempre piene di ogni ben di Dio, lattine e bottiglie buttate in giro e chi più ne ha più ne metta. Sig. Ghiozzi, anch'io sciacquo tutto prima di conferire, ma a questo punto devo temere?
RispondiEliminaTutta la mia ammirazione per il garbo da lei usato, io sarei meno diplomatica.
A chi aspetta sanzionare i trasgressori per mancata "differenziata" ?
RispondiEliminaA chi aspetta decidere di sostituire i bidoni per la raccolta dell'umido dei condomini, che sono in condizioni pietose, anti igienici e sicuramente portatori di salmonelle ? Provvediamo in tempo prima che qualche cittadino debba lamentare qualche contagio indesiderato.
L'Anonimo di Borgo
Pazzie
RispondiEliminaAncora una volta mi sento di intervenire con una piccola e forse inutile notizia: nel nostro piccolo condominio,autogestito, ognuno versa qualche euro in più al mese alla signora che pulisce scale e cortile, affinché lavi e disinfetti il bidone dell'umido che durante la stagione estiva äl fäva i bêgh. Scrupolosamente, la donna, ogni Mercoledì lo vuota, lo lava con detergente disinfettante e vi assesta sonori colpi di scopa all'interno. Poi lo capovolge, lo lascia asciugare e rimette dentro i sacchetti dei rifiuti organici. Sarùmia i pü cujón o sarùmia i pü pulì? Sòja me?
RispondiEliminaA me non sembra giusto far pagare contravvenzioni ad una persona in questo caso, se pur identificata, o al condominio nel caso in cui non si possa identificare il trasgressore, solo per il fatto che l'oggetto è stato conferito nel contenitore del condominio, di cui il condominio stesso è esclusivamente responsabile. Infatti i bidoni devono essere esposti davanti alle abitazioni prima del passaggio del mezzo di raccolta, ma nel frattempo qualsiaisi estraneo potrebbe versare dei rifiuti impropri in contenitori di altri. Allora occorrerebbe sanzionare il trasgressore, che viene identificato nell'atto di commettere il reato, ma come è possibile? Ad esempio nel mio quartiere vedo che molti versano l'immondizia nei contenitori di altri condomìni, per comodità e se non lo fanno in modo corretto, deve pagare il condominio responsabile del contenitore. E' giusto? L'impresa per poter sanzionare, deve essere in grado di identificare il trasgressore, e non sanzionare a caso. Occorrerebbero quindi, come ho visto in altri comuni, dei contenitori chiusi, ed apribili solamente con un pass o similari e ogni conferente deve essere munito di sacchetti che portino alla rintracciabilità dello stesso. Questo io l'avevo proposto all'incaricato dell'impresa, ma mi è stato risposto che costava troppo. Meglio spillare i soldi agli sfortunati cittadini che magari a loro insaputa trovano i loro bidoni maltrattati da altri
RispondiEliminaNiente da dire, una bella figura di m...a! Ma la privacy dov'è? Siamo poi così sicuri che una persona qualsiasi, ancorché autorizzata (da chi e con che titolo?) possa frugare e "curiosare" liberamente tra i rifiuti delle persone? E l'eventuale dolo di terze persone verso un onesto cittadino nessuno lo prende in considerazione?
RispondiEliminaBravo Federico Ghiozzi a mettere in ridicolo il tutto e il Direttore della Gazzetta che ha completato lo sputtanamento pubblico con un ottima risposta.
Prima di comminare una sanzione per un atto che deve essere dimostrato doloso e addebitabile all' imputato di turno, ritengo che sarebbe opportuno un richiamo. Ritengo pure che ,se , per esempio, in stazione mi obbligano a tenere debita distanza per non "essere informata"della destinazione del viaggio di chi mi precede, come se a me dovesse importare, non sia consentito a chiunque non qualificato di frugare nei miei rifiuti.
RispondiEliminaAlla base di tutto vi è, tuttavia, la mancanza di educazione e di senso civico di gran parte di cittadini. Provate a vedere cosa si trova alla base delle siepi di viali e vialetti , che cosa si trova nei carrelli della spesa quando li ritirate, cosa viene lasciato sui tavolini dei bar...Penso inoltre che nei cestini portarifiuti sparsi in città finisca di tutto e certo non differenziato.
Vargogna dabon
RispondiEliminaIn Italia c'è una forte allergia a rispettare le regole civili, che potrebbero far vivere meglio tutti. I rifiuti puzzano e danno fastidio,lo sappiamo tutti, ma quando si parla di gestirli correttamente saltano fuori sempre 1000 scuse buone per non fare niente.
RispondiEliminaPer completezza di informazione dovreste pubblicare la risposta del sindaco, che capovolge completamente la vicenda per ora raccontata da una sola parte. Poi fate voi...
RispondiEliminaGentile anonimo, non amo il voi fascista né il lei borghese. Se per caso intendevi una pluralità di persone dietro, davanti e di lato a questo blog sei fuori strada. Grazie comunque del suggerimento, per argomenti come questo di solito mi basta sollevare il problema non seguirne gli sviluppi.
EliminaAdesso manca solo la controreplica di Federico sulla
RispondiEliminaGazzetta di oggi, moderata ma eloquente
Ora che è stata pubblicata la risposta di Massari in effetti si ha una visione completa. Ora tutti sanno una volta di più che come sindaco abbiamo un intimidatore ed un pinocchio seriale incapace di tenere un corretto comportamento istituzionale. Quelli del sindaco sono toni inaccettabili nel merito e nella forma per qualsiasi persona dotata di buon senso e che non abbia un interesse specifico nel sostenerlo al di là delle figure che sta raccogliendo.
RispondiEliminaConcordo in pieno!!
Eliminama un sindaco può dare una risposta simile?? ma può descrivere proprietà di un cittadino su un giornale?? Doveva essere una risposta seria corretta professionale! Davvero non ho parole...
RispondiEliminaInaccettabile...non è al bar con amici per poter dire certe cose!
EliminaCon il metodo di raccolta dell'immondizia che viene attuato, come è possibile affermare con certezza che i sacchetti abbandonati con reperti della famiglia Ghiozzi siano stati abbandonati proprio dalla stessa? Chiunque avrebbe potuto farlo. La risposta del sindaco non poteva essere istituzionale, visto appunto il metodo di raccolta esistente. Però, ridendo e scherzando le sanzioni bisogna pagarle e fanno bene alle casse del comune.
RispondiEliminaSe volete continuare ad accusare il Sindaco, formulare ipotesi fantasiose, attaccarvi a cavilli legali fate pure, però spiegatemi come fareste voi a scoprire chi compie questi atti di inciviltà.
RispondiEliminaForse si dovrebbero mettere telecamere ad ogni angolo per poi ottenere una rivolta popolare in nome della privacy?
Non so se avete capito quanto è successo veramente, il signore è recidivo, questa era la seconda volta che commetteva un illecito conferimento.
Comunque non credo che una ricevuta o una fattura personale intestata siano facilmente reperibili da estranei, magari, nella più folle delle ipotesi, i ladri si sono introdotti in casa Ghiozzi e non trovando nulla da arraffare hanno rubato solo la fattura per poi metterla nel sacco con la plastica sperando che gli iracondi netturbini gliela facessero pagare.
Non si criticano al sindaco i modi della raccolta differenziata o come "incastrare" i colpevoli di certe scempiaggini, ma i modi con cui "parla" di un suo cittadino...a mio avviso c'è modo e modo!!
Eliminase il sindaco non avesse voluto essere criticato, doveva non candidarsi. stavolta poi se la cerca proprio. perchè mai doveva rispondere lui invece che la san donnino? chiaro che era inviperito con Ghiozzi perchè è andato sulla gazzetta dato che tutto quello che scrive non ha senso ed esprime solo arroganza. dice il signore sopra che non si è capito cosa è successo...lui per dirlo si fida del sindaco o lo ha visto direttamente lui? no perchè il sa cco della plastica non ha nomi ne targhe ne codici, quindi o qualcuno segue Ghiozzi o ci facciano sapere come fann ad attribuire 4/5 saccchetti a ghiozzi con tanto di esame dei rifiuti contenuti.
Eliminafosse vero quantomeno avrebbero dovuto mandare un preavviso e spiegare che stavano commettendo degli errori.
da qualsiasi parte la guardi questa faccenda puzza di vendetta...forse qualche battuta del sig ghiozzi non era piaciuta...quindi è calata la mannaia...
Poteva essere stata versata nel contenitore della carta e qualcuno che voleva fare uno scherzo o un dispetto al signor Ghiozzi lo abbia messo nel sacchetto dei rifiuti che ha poi abbandonato. Non è fantascienza, tutto è possibile.
RispondiEliminaPer evitare tutto questo i contenitori dovrebbero essere aperti solo dagli utenti autorizzati, con un pass. So che nei comuni del Trentino usano un sistema del genere.
Trentino = Provincia autonoma.
RispondiEliminaIl sindaco poteva evitare di evidenziare la proprietà con relativa metratura del sig. Ghiozzi. Nessuno gli ha mai parlato della privacy? quanto all'abbandono dei rifiuti, basta fare un giro per Fidenza e osservare i cestini sulla strada.
Trentino o meno , riciclare male i rifiuti è comunque un atto di inciviltà e di mancanza di rispetto per la collettività di Fidenza, chiunque sia che che ha questo comportamento, famoso o sconosciuto che sia. Il sindaco ha agito correttamente.
RispondiEliminaHa agito correttamente in che senso? Con la multa? Non certo con la replica sulla Gazzetta che trasuda livore in ogni parola. Se pensava di suscitare ilarità si è sbagliato e come me la pensano in tanti. Penso che farò un servizio fotografico su alcuni cestini raccoglirifiuti che ci sono per strada, poi le inoltrerò a chi di dovere per vedere se riescono a trovare i colpevoli e elevare le relative sanzioni.
RispondiEliminaScusate ma Ghiozzi ha stuzzicato e deriso Sindaco e Comune sul giornale raccontando la sua versione parziale, a questo punto il sindaco doveva stare zitto o replicare riportando tutti i dettagli della vicenda? Mi ricordo che in queste cose Cantini era ben più sarcastico...
RispondiEliminaInfatti non è più stato rieletto. Un sindaco per essere credibile deve tenere sempre un comportamento istituzionele e irreprensibile,in tutte le occasioni.
RispondiEliminaE anche la raccolta dei rifiuti deve essere fatta in modo che tutti i cittadini rispondano dei loro rifiuti, purché nessuno li possa manomettere facilmente. Quando le cose vengono fatte seriamente, i cittadini per bene ne sono soddisfatti e rispettano chi le propone.
Cantini sarcastico? Può essere, ma il suo "sense of humor" era e mi auguro sia ancora, piacevolissimo e senza sconfinamenti.
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