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mercoledì 16 luglio 2014

La rivolta dei commercianti del Fidenza Village



Fidenza Village. I negozi si ribellano al gestore. E l’Inps è con loro: ipotesi danno da 7 mln

Una semplice causa contro uno sfratto, potrebbe diventare un caso esplosivo da sette milioni e mezzo di euro e mettere in crisi diverse società di gestione dei centri commerciali.
Una causa che parte dal Fidenza Village, nota cittadella degli acquisti nella Bassa parmense, dove nessun negozio è proprietario della sua licenza di vendita: le licenze sono della società che possiede il Fidenza Village, che poi affitta rami di azienda ai gestori dei negozi. In questo modo controlla senza alcun vincolo chi lavora nel complesso. Ma è regolare? Uno dei negozi si è ribellato, ha fatto causa, è riuscito a portare dalla sua parte l’Inps e adesso minaccia di far saltare un sistema multimilionario che negli ultimissimi anni si è diffuso in tutta Italia.
Già lo raccontavamo qualche giorno fa a proposito del centro commerciale Parma Retail: nei centri commerciali più recenti, è il gestore a chiedere e temere le licenze. Invece di affittare locali, affitta rami di azienda. Ma se per l’affitto di un immobile ci sono solide garanzie, nell’affitto di aziende chi cede tiene sempre le redini in mano. La stessa cosa è stata fatta anche al Fidenza Village. Costruito dalla Unieco, poi ceduto alla Fidenza Village srl e quindi alla VR Milan srl, nel parco commerciale di Borgo San Donnino formalmente c’è un solo imprenditore, il proprietario dei muri, e tanti affittuari di azienda. Con questo sistema, il gestore del centro ha firmati negli ultimi 10 anni senza colpo subire ben 288 contratti di affitto di ramo di azienda, anche se gli spazi nel complesso sono solo 90. Avesse semplicemente affittato i muri, chi entrava avrebbe avuto il diritto a restare per 10 anni. Ma l’escamotage del ramo di azienda toglie ogni vincolo. In ogni momento il proprietario può revocare l’affitto e tanti saluti. Nessuna garanzia per chi di fatto avvia un negozio. E così anche per i suoi dipendenti.

Ma qualcuno ha detto basta.  

8 commenti:

  1. Ero rimasto che quando era stato presentato dalle Associazioni (Apla e confcommercio) l'outlet, i negozianti fidentini avevano un diritto di prelazione. Ero rimasto che erano "esercizi di vicinato" e non un Centro Commerciale (vietati all'epoca 2001) . Ero rimasto che vi era la liberalizzazione delle licenze commerciali (decreto Bersani , eletto proprio nel nostro Collegio). Bene, mi trovo, che UNO SOLO , ha 90 licenze (tutte alla stesssoc. cooperativa ) , sia a Fidenza, sia a Parma, sia in tanti altri posti. Forse mi è sfuggito qualcosa o ci hanno preso per il C _ _ O ?

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  2. Io c'ho lavorato e oltre a questo fatto il gestore prende anche una percentuale in base a agli incassi

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  3. La questione ti dà l'immenso vantaggio di un'enorme affluenza di pubblico, se non ti sta bene apri il tuo negozietto completamente da solo, come ho fatto io 13 anni fa, non dipendo da nessuno, le licenze non esistono più da anni tranne che in alcuni limitatissimi settori

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  4. Infatti il Parlamentare eletto nel nostro collegio ha liberalizzato il Commercio e le professioni, le ha liberalizzato tanto che ora sono in mano di un solo Monopolizzatore, guarda caso partono sempre da Cooperative : vedi parma retail, vedi Fidenza Village- e tantissimi altri. Perchè nessuno denuncia questo e gli ammanchi nei vari concordati?????? Ci sono nuovi garanti tra gli attuali Ministri D.Ser... Pol..... ? Poi si lamentano degli altri. Siamo ancora troppo buoni dovremmo mandarli tutti a vangare terra forte...

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  5. Riportiamo la replica di VR Milano pubblicata su parma Quotidiano
    “In riferimento all’articolo pubblicato su parmaquotidiano.info, Fidenza Village ( VR Milano) dichiara che non ci sono azioni legali con l’INPS. INPS si è semplicemente costituita, mutatis mutandis, in un procedimento di urgenza incardinato da Saldarini1882 nei confronti dei propri dipendenti. I dipendenti sono stati licenziati da Saldarini 1882 srl in quanto il contratto di affitto di ramo di azienda con VR Milan era cessato di efficacia”.

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  6. Se effettivamente quelli affittati dai centri commerciali fossero “Rami di azienda” ( cosa che molti mettono in dubbio, e che viene contestata a Fidenza Village ), ne deriverebbe l’obbligo per i centri commerciali di assumere i commessi ogni volta che si riprendono “il ramo d’azienda”; la legge è chiara ed inderogabile …
    Allora ci chiediamo perché le società immobiliari ( spesso Fondi d’investimento stranieri che speculano con miliardi di patrimonio gestito – esempio Blackstone, Aberdeen Real Estate, Ing Real Estate, Deutsche Bank Real Estate ) proprietarie dei centri commerciali violino questo obbligo imponendo il licenziamento dei lavoratori ogni volta che risolvono un contratto di affitto, spesso x cederlo ad altro miglior offerente !
    Insomma, eludendo la Legge sulla Locazione Commerciale ottengono enormi vantaggi anche fiscali, però poi pretendono di aver la notte piena e la moglie ubriaca, non facendosi carico degli obblighi che la forma contrattuale da loro imposta ( l’affitto di asserito ramo d’azienda ) ai negozianti loro impone … i conti non tornano, ed in un momento di così grave congiuntura economica e sociale, la cosa è ancor più intollerabile per le aziende, per i lavoratori, e per le tasche dei contribuenti che pagano le indennità versate da INPS ( costituitasi contro il Fidenza Village ) ai lavoratori rimasti disoccupati illegittimamente !
    ARTICOLO 2112 Codice Civile
    Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda
    In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
    Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
    Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

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    Risposte
    1. Tanta preparazione sulla leggi ed il C.C., implica anche una ricerca INIZIALE:
      TUTTI STATE OMETTENDO CHE L'OUTLET, NON E' SIN DALL'ORIGINE UN CENTRO COMMERCIALE. Andate a leggere la delibera del C.C. n. 12 e quelle richiamate. E' stato rilasciato, come TANTI ESERCIZI DI VICINATO, ESSENDO ALL'EPOCA BLOCCATI, RIBADISCO : BLOCCATI , I "CENTRI COMMERCIALI" legge regionale specifica.

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  7. FIDENZA VILLAGE, LA CASSAZIONE DA RAGIONE AL BRAND DEL LUSSO SALDARINI 1882 CHE CONTESTÒ I CONTRATTI TRUFFA ED I LICENZIAMENTI ILLECITI IMPOSTI AGLI AFFITTUARI DALL’OUTLET :

    https://www.confedilizia.it/wp-content/uploads/2020/02/24ore_18.2.20_7.pdf

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