L’affitto dei negozi dell’ Outlet Fidenza Village non è un affitto d’azienda ma una normale locazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che si è pronunciata sul contenzioso avviato dal noto brand del lusso Saldarini 1882 alla scadenza del proprio contratto: non vi è affitto d’azienda ove un’azienda non vi sia e, cioè, qualora manchi la preesistenza, al contratto, di una organizzazione in forma di azienda dei beni oggetto del contratto (Cass. n. 3888 del 17.2.2020). Gli ermellini hanno perciò annullato la decisione del tribunale di Parma, poi confermata dalla corte d’appello di Bologna, e rinviato ad altro collegio d’appello per la decisione nel merito.
Secondo la suprema corte, è illecita la prassi di qualificare come «affitto d’azienda» (al posto di «locazione di bene immobile») i contratti aventi a oggetto il godimento dei “punti vendita” del Centro Commerciale, con il fine di sottrarre il contratto alle garanzie previste per gli affittuari dalla legislazione in tema di locazione di immobili non abitativi.
Gli esercenti avranno con ciò necessariamente diritto ad una cospicua indennità (pari a 18 o addirittura 36 mensilità dell’ultimo canone) in caso di mancato rinnovo del contratto d'affitto alla sua scadenza, il centro commerciale dovrà pagare le migliorie apportate ai locali dal conduttore, la durata del contratto è stabilita dalla legge, ed il solo negoziante potrà recedere dal contratto in ogni momento per gravi.
In piena emergenza Covid19, perdurando l'attuale chiusura dell'Outlet al pubblico, gli affittuari del Fidenza Village potranno con ciò scegliere di arginare le proprie perdite fisse domandando la risoluzione del contratto d'affitto.
La pronuncia della Cassazione pone dunque fine alla lunga querelle, avviata della casa di moda comasca nel 2011 in conseguenza di un aumento del +316% del canone di affitto preteso dal centro commerciale e quindi alla fatturazione di una penale da 1 milione di euro.
Secondo la Saldarini,
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che si è pronunciata sul contenzioso avviato dal noto brand del lusso Saldarini 1882 alla scadenza del proprio contratto: non vi è affitto d’azienda ove un’azienda non vi sia e, cioè, qualora manchi la preesistenza, al contratto, di una organizzazione in forma di azienda dei beni oggetto del contratto (Cass. n. 3888 del 17.2.2020). Gli ermellini hanno perciò annullato la decisione del tribunale di Parma, poi confermata dalla corte d’appello di Bologna, e rinviato ad altro collegio d’appello per la decisione nel merito.
Secondo la suprema corte, è illecita la prassi di qualificare come «affitto d’azienda» (al posto di «locazione di bene immobile») i contratti aventi a oggetto il godimento dei “punti vendita” del Centro Commerciale, con il fine di sottrarre il contratto alle garanzie previste per gli affittuari dalla legislazione in tema di locazione di immobili non abitativi.
Gli esercenti avranno con ciò necessariamente diritto ad una cospicua indennità (pari a 18 o addirittura 36 mensilità dell’ultimo canone) in caso di mancato rinnovo del contratto d'affitto alla sua scadenza, il centro commerciale dovrà pagare le migliorie apportate ai locali dal conduttore, la durata del contratto è stabilita dalla legge, ed il solo negoziante potrà recedere dal contratto in ogni momento per gravi.
In piena emergenza Covid19, perdurando l'attuale chiusura dell'Outlet al pubblico, gli affittuari del Fidenza Village potranno con ciò scegliere di arginare le proprie perdite fisse domandando la risoluzione del contratto d'affitto.
La pronuncia della Cassazione pone dunque fine alla lunga querelle, avviata della casa di moda comasca nel 2011 in conseguenza di un aumento del +316% del canone di affitto preteso dal centro commerciale e quindi alla fatturazione di una penale da 1 milione di euro.
Secondo la Saldarini,
«Per effetto della nuova pronuncia della massima sede giuridizionale, risulta così ancor più confermato il gravissimo danno causato alla collettività di lavoratori fidentini dai "licenziamenti per contratto" imposti da quasi un ventennio al Fidenza Village, con conseguenze dirompenti sulle casse INPS che per tale ragione aderì ad uno dei giudizi instaurati da Saldarini contro l'Outlet, danneggiata dall'interruzione dei rapporti contributivi e dalle indennità erogate ai lavoratori rimasti ingiustamente senza impiego».
Questione altrettanto grave che Saldarini oggi segnala con una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consiglio Conte, è che la forma contrattuale dell'affitto di "rami d'azienda" imposta dal Fidenza Village ai propri esercenti, li esclude dalle misure di sostegno (concessione di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di affitto) studiate dall'Esecutivo col Decreto "Cura Italia" per assistere i conduttori che affittano i propri immobili con contratti di "locazione commerciale di immobile a destinazione non residenziale" (e non quindi di "affitto di ramo d'azienda).
In Italia operano circa 50.000 esercizi che danno lavoro ad oltre mezzo milione di lavoratori in circa 1.200 centri commerciali; una vera bomba sociale, quella denunciata, pronta ad esplodere con moltissimi punti vendita che rischiano di non riaprire mai più gravati dalle troppe perdite, e dalle nefaste conseguenze che derivano dalla forma contrattuale imposta agli esercenti anche al Fidenza Village !
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"Video denuncia" del Sottosegretario al Lavoro Cominardi e del Presidente di Commissione Sen. Girotto, Interrogazioni Parlamentari e Rassegna Stampa disponibili online su www.assoutlet.it .
Questione dibattuta anche in consiglio comunale negli anni scorsi da rete civica se ben ricordo. L amministrazione fece come al solito spallucce... ora vediamo che le segnalazioni fatte avevano un concreto fondamento. I cittadini dovrebbero distinguere tra chi racconta la realtà per come è e chi invece la racconta per darla a bere.
RispondiEliminaAmbrogio, keggo che l'Outlet lo chiami "Centro Commerciale".Immagino sia un refuso, perché quando l'hanno realizzato, c'era una Legge Regionale che li vietava. Tant'è che li definivano " esercizi di vicinato". Vero? Gian Franco Uni
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